• TITOLO 1 – Costituzione

  • TITOLO 2 – Soci

  • TITOLO 3 – Risorse economiche del Circolo

  • TITOLO 4 – Organi Sociali

      • L’Assemblea dei Soci
      • Il Consiglio di Amministrazione
      • La Presidenza
      • Il Collegio Sindacale
  • TITOLO 5 – Scioglimento del circolo

 

A seguito di approvazione modifiche da parte del Consiglio Direttivo in data 29.07.2019 e dell’Assemblea dei Soci in data 31.07.2019.

 

TITOLO 1 – Costituzione

Art. 1

È costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 14 e degli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, nonché per le finalità sancite dall’articolo 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), l’Associazione: “UNICREDIT CIRCOLO ROMA APS”.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del  06/06/2016 e dal D. Lgs 117/2017, e nelle more della loro applicazione, tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. L’UNICREDIT CIRCOLO ROMA APS assume di conseguenza la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e di Associazione di Promozione Sociale (APS). In virtù di questa caratteristica l’acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.

L’UNICREDIT CIRCOLO ROMA APS ha la sua sede in Roma, via Mario Bianchini 43.

Eventuali modifiche della sede o della denominazione sociale non comportano modifiche statutarie ma dovranno comunque essere comunicate agli enti interessati.

Art. 2

Principi e Scopi  di interesse Generale del Circolo.

L’associazione si pone come scopo statutario di perseguire le seguenti attività istituzionali:

  1. promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico di interesse sociale;
  2. promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  3. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
  4. favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di  accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, nonché di promuovere quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
  5. promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.

Per attuare tali scopi ed attività il Circolo potrà porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune con  strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.

Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

Il Circolo può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci, al fine di determinare le condizioni di un’ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

L’attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell’ambito del territorio di propria competenza.

 

TITOLO 2 –  Soci

Art. 1

Si possono iscrivere al Circolo, in qualità di Soci:

  1. i Dipendenti e gli ex dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano o hanno prestato servizio presso unità produttive operanti sulla piazza del Lazio. Mantengono altresì la qualifica di Soci, se già iscritti al momento della cessione, i Dipendenti il cui rapporto di lavoro venga esternalizzato, a seguito di cessione, a qualsivoglia titolo, dell’Azienda in cui prestano servizio;
  2. tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne fanno richiesta.

L’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato presentata al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all’interessato l’ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati.

Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all’interessato la deliberazione motivata di rigetto; l’interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l’Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 2

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
  2. partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
  3. esaminare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITEL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il Circolo.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall’Assemblea dei soci;
  2. all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  3. a tenere un contegno decoroso all’interno delle strutture dell’associazione.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

 

TITOLO 3 – Risorse economiche del Circolo

Art. 1

Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi aziendali;
  3. eventuali contributi pubblici;
  4. proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
  5. beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
  6. altri contributi di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
  7. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o privati; tali somme si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

 

TITOLO 4 – Organi Sociali

Gli Organi del Circolo sono:

  • L’Assemblea dei Soci

  • Il Consiglio di Amministrazione

  • La Presidenza

  • Il Collegio Sindacale

 

 

L’Assemblea dei soci.

 

Art. 1

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

L’intervento all’Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci.

L’Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

 

Art. 2

La convocazione dell’Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all’interno delle Aziende del Gruppo, almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.

Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l’ora della prima convocazione, la data e l’ora della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 3

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

Il Segretario dell’Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall’Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.

 

Art. 4

L’Assemblea ordinaria:

  1. ratifica i provvedimenti disciplinari a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a seguito di sanzioni disciplinari;
  2. nomina il Comitato Elettorale per procedere allo svolgimento delle elezioni degli Organi Sociali, in base al Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  3. approva, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell’esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  4. delibera sul rigetto delle domande di ammissione di cui al punto 3 dell’art.1 del Titolo 2 – Soci;
  5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
  6. delibera nei limiti dello Statuto sull’indirizzo generale dell’attività del Circolo.
  7. approva le linee programmatiche ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, per le attività del nuovo esercizio sociale entro il mese di dicembre dell’anno precedente;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 6

L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
  2. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;
  3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 7

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento dei 2/3 dei Soci e in seconda convocazione con il 30% dei soci qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci.

Le delibere assembleari, compreso i bilanci approvati, oltre ad essere trascritte sul libro dei verbali, dovranno essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito della associazione almeno nei 15 giorni successivi alla sua approvazione.

 

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l’amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

  1. elegge a maggioranza semplice la Presidenza composta dal Presidente, dal Segretario (con funzioni di Vice Presidente) e dall’Economo;
  2. stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l’attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
  3. predispone ed emana i Regolamenti necessari per l’organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari per come previste;
  4. esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all’Assemblea per l’approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti;
  5. approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;
  6. ratifica l’elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d’intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse;
  7. decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo secondo il bilancio preventivo approvato.

 

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie nei casi in cui:

  1. tenga un contegno abituale o compia azioni materiali e morali pregiudizievoli all’immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
  2. dimostra insofferenza alle comuni regole dell’educazione e del reciproco rispetto;
  3. dimostra incuria nell’uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo.

Il Consiglio di Amministrazione può prendere nei confronti del Socio i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

  1. ammonizione scritta
  2. sospensione temporanea
  3. espulsione.

La decisione del Consiglio di Amministrazione viene comunicata al socio che potrà ricorrere entro 30 giorni al collegio Sindacale il quale decide in ultima istanza, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l’interessato può ricorrere all’Assemblea.

 

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Circolo tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 5 Consiglieri, o almeno una volta ogni 6 mesi.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione spetta dal Presidente.

Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l’opportunità, qualsiasi Socio a presenziare “sine voto” alle riunioni del Consiglio stesso.

La convocazione è indetta con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, oppure per posta elettronica, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il componente del Consiglio di Amministrazione, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti,

Qualora si verificasse l’impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di consiglieri, il Consiglio Di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 90 giorni.

 

Il Presidente

Art. 1

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

  1. assume la rappresentanza del Circolo;
  2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
  3. ha la responsabilità della piena esecutività delle delibere consiliari ed assembleari, nonché della gestione ordinaria dell’Associazione;
  4. coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e dei volontari, e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
  5. firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
  6. assume provvedimenti di spesa, nella gestione ordinaria, sino ad un importo massimo stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione a quest’ultimo nella sua prima successiva seduta;
  7. assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli poi alla ratifica di quest’ultimo alla successiva seduta;
  8. convoca, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per aggiornarsi circa l’andamento delle attività svolte dalla stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, se autorizzato, costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento dello stesso.

 

Art. 2

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 15 (quindici) giorni dalla elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

 

Il Segretario

Art. 1

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

  1. collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell’organizzazione del lavoro;
  2. firma la corrispondenza ordinaria;
  3. compila unitamente all’Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  4. compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee;
  5. sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

 

L’Economo

Art. 1

L’Economo esplica le seguenti funzioni:

  1. cura la contabilità sociale, e svolge il lavoro di amministratore contabile del Circolo;
  2. provvede al controllo delle entrate e delle spese con i relativi giustificativi;
  3. cura i libri e i documenti contabili;
  4. compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

 

La Presidenza

Art. 1

l Presidente, il Segretario e l’Economo, che costituiscono la Presidenza, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nei cui confronti sono responsabili.

La Presidenza predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Provvede ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell’associazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Circolo.

 

Il Collegio Sindacale

Art. 1

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti eletti dai Soci (più 2 supplenti).

Sono eleggibili i soci che abbiano maturato esperienza nel settore bilancio e contabilità o siano in possesso di titoli abilitativi quali, a titolo esemplificativo: dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale.

Il Presidente è nominato fra i componenti del Collegio; in caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano dei 3 componenti il Collegio Sindacale.

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo.

Il Collegio dei Sindaci verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.

Il Collegio Sindacale può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione su questioni di sua competenza.

Il Collegio Sindacale può esprimere un parere motivato sugli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

 

TITOLO 5 – Scioglimento del circolo

Art. 1

Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per tale motivazione dal Consiglio di Amministrazione (con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri) o su richiesta di almeno 3/5 dei Soci, e approvato a maggioranza semplice.

L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’Assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662.

Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro Unico Nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.